(CODICE CIVILE-art. 2380 bis)
                           Art. 2380-bis. 
 
                  (Amministrazione della societa'). 
 
  ((La  gestione  dell'impresa   si   svolge   nel   rispetto   della
disposizione di  cui  all'articolo  2086,  secondo  comma,  e  spetta
esclusivamente agli amministratori, i quali  compiono  le  operazioni
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.)) 
 
  L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche  a  non
soci. 
 
  Quando  l'amministrazione  e'  affidata  a  piu'  persone,   queste
costituiscono il consiglio di amministrazione. 
 
  Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma  ne
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea. 
 
  Il consiglio di amministrazione sceglie tra i  suoi  componenti  il
presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea.