Art. 2388.
(Validita' delle deliberazioni del consiglio).
Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un
maggior numero di presenti.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a
maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo.
Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.