ART. 239
                 (principi e campo di applicazione)

   1.  Il  presente  titolo  disciplina  gli interventi di bonifica e
ripristino  ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure,
i  criteri  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle  operazioni
necessarie  per  l'eliminazione  delle  sorgenti  dell'inquinamento e
comunque   per   la   riduzione   delle  concentrazioni  di  sostanze
inquinanti,  in  armonia  con  i  principi e le norme comunitari, con
particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
   2.  Ferma  restando la disciplina dettata dal titolo I della parte
quarta  del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non
si applicano:
    a)  all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del
presente  decreto.  In  tal  caso qualora, a seguito della rimozione,
avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in
modo   incontrollato,   si  accerti  il  superamento  dei  valori  di
attenzione,  si  dovra' procedere alla caratterizzazione dell'area ai
fini  degli  eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale
da effettuare ai sensi del presente titolo;
    b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se
non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di
quanto dalle stesse non disciplinato.
   3.  Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree
caratterizzate   da  inquinamento  diffuso  sono  disciplinati  dalle
regioni  con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure
previste  per  i  siti  oggetto  di bonifica di interesse nazionale e
comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.