Art. 239.
                      Informazione e formazione

  1.  Il  datore  di  lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze  disponibili,  informazioni  ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
    a) gli   agenti   cancerogeni   o  mutageni  presenti  nei  cicli
lavorativi,  la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al
loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
    b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
    c) le misure igieniche da osservare;
    d) la  necessita'  di indossare e impiegare indumenti di lavoro e
protettivi  e  dispositivi  individuali  di  protezione  ed  il  loro
corretto impiego;
    e) il  modo  di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure
da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
  2.  Il  datore  di  lavoro  assicura  ai  lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
  3.  L'informazione  e  la  formazione  di  cui  ai commi 1 e 2 sono
fornite  prima  che  i  lavoratori  siano  adibiti  alle attivita' in
questione  e  vengono  ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque  ogni  qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
  4.  Il  datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli impianti, i
contenitori,  gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni
siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi
al  disposto  dei  decreti  legislativi  3 febbraio  1997,  n.  52, e
14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.