Art. 239 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 211, d.P.R. n. 554/1999) 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni del patrimonio culturale indicati nell'articolo 198 del codice. 2. Per quanto non disposto dal presente titolo, ai contratti relativi ai beni del patrimonio culturale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della parte II, titolo IV, capo II, del codice (contratti relativi ai beni culturali) e con le altre disposizioni richiamate dall'articolo 197 del codice.
Note all'art. 239 - Il testo dell'art. 198 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 198 (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive. 2. Le disposizioni del presente capo relative alle attivita' di cui al comma 1, si applicano, altresi', all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.” - Il testo dell'art. 197 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 197 (Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali) - 1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni: - della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); - della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori); - della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici); - della parte IV (contenzioso); - della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). 2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore. 3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e societa' di progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonche' alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.”