Art. 239. (Art. 72 del Testo Unico) MODALITA' PER LA PROVA DEL MOTORE La prova del motore e' diretta all'accertamento della potenza massima effettiva ed e' eseguita mediante accoppiamento diretto del freno dinamometrico all'albero di un motore, in tutto corrispondente a quello montato sull'esemplare presentato alle prove. Le misure si iniziano quando il regime termico del motore si e' stabilizzato e vengono ripetute ogni dieci minuti. Nel corso della prova: a) si misurano il numero dei giri al motore, il carico al freno e il consumo di combustibile nonche' la temperatura dell'acqua all'entrata del radiatore oppure dell'aria all'uscita dei circuito di raffreddamento, la temperatura dell'olio, la temperatura ambiente e la pressione ambiente; b) si determinano la potenze, i momenti motori corrispondenti, i consumi specifici (gr/CVh) e i consumi orari (kg/h) del conbustibile. La prova della potenza massima effettiva ha la durata di due ore e si effettua con la taratura del dispositivo di alimentazione e del regolatore di velocita' secondo quanto stabilito dal costruttore per la produzione di serie e con l'acceleratore a fondo corsa.