(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 239)
                 Art. 239. (Art. 72 del Testo Unico) 
                  MODALITA' PER LA PROVA DEL MOTORE 

 
  La prova del  motore  e'  diretta  all'accertamento  della  potenza
massima effettiva ed e' eseguita mediante accoppiamento  diretto  del
freno dinamometrico all'albero di un motore, in tutto  corrispondente
a quello montato sull'esemplare presentato alle prove. 
  Le misure si iniziano quando il regime termico  del  motore  si  e'
stabilizzato e vengono ripetute ogni dieci minuti.  Nel  corso  della
prova: 
    a) si misurano il numero dei giri al motore, il carico al freno e
il  consumo  di  combustibile  nonche'  la   temperatura   dell'acqua
all'entrata del radiatore oppure dell'aria all'uscita dei circuito di
raffreddamento, la temperatura dell'olio, la temperatura  ambiente  e
la pressione ambiente; 
    b) si determinano la potenze, i momenti motori corrispondenti,  i
consumi specifici (gr/CVh) e i consumi orari (kg/h) del conbustibile. 
  La prova della potenza massima effettiva ha la durata di due ore  e
si effettua con la taratura del dispositivo di  alimentazione  e  del
regolatore di velocita' secondo quanto stabilito dal costruttore  per
la produzione di serie e con l'acceleratore a fondo corsa.