(Norme-art. 239)
                              Art. 239 
                  (Interruzione della prescrizione) 
  1. Il comma 2 dell'articolo 160 del codice penale e' sostituito dal
seguente: 
  "Interrompono pure  la  prescrizione  l'ordinanza  che  applica  le
misure  cautelari  personali  e  quella  di  convalida  del  fermo  o
dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico  ministero  o
al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per  rendere
l'interrogatorio,  il  provvedimento  del   giudice   di   fissazione
dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla  richiesta
di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio,  il  decreto  di
fissazione della udienza  preliminare,  l'ordinanza  che  dispone  il
giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della  udienza  per  la
decisione  sulla   richiesta   di   applicazione   della   pena,   la
presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto
che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio
e il decreto di citazione a giudizio".