Art. 239 (a).
              Norme transitorie relative al titolo VII
  1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e
226 sono impiantati a partire (( dal 1 ottobre 1993. )) Da tale  data
iniziera'   l'invio  dei  dati  necessari  da  parte  degli  enti  ed
amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe
dovra' essere completato nell'anno successivo.
  2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227
sono installati a partire (( dal 1 ottobre 1993 ))  e  devono  essere
completati (( nel triennio successivo )) .
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 1 del D.Lgs. n.  214/1993  e  dall'art.  131  del
          D.Lgs. n. 360/1993.