Art. 239 (a). Norme transitorie relative al titolo VII 1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire (( dal 1 ottobre 1993. )) Da tale data iniziera' l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra' essere completato nell'anno successivo. 2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire (( dal 1 ottobre 1993 )) e devono essere completati (( nel triennio successivo )) .
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 214/1993 e dall'art. 131 del D.Lgs. n. 360/1993.