Art. 239. F i n a l i t a' 1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale. 2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione. 3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni. 4. Nel conservatorio di musica non si puo' ripetere piu' di una volta lo stesso anno di corso. 5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. 6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Nota all'art. 239: Il R.D. n. 1945/1930 reca: Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame.