(CODICE CIVILE-art. 2399)
                             Art. 2399. 
 
              (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). 
 
  Non possono essere eletti alla carica  di  sindaco  e,  se  eletti,
decadono dall'ufficio: 
    a) coloro che si trovano nelle condizioni previste  dall'articolo
2382; 
    b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della societa',  gli  amministratori,  il  coniuge,  i
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
societa' da questa controllate, delle societa' che la  controllano  e
di quelle sottoposte a comune controllo; 
    c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa
controllate o alle societa' che la controllano o a quelle  sottoposte
a comune controllo  da  un  rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto
continuativo di  consulenza  o  di  prestazione  d'opera  retribuita,
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne  compromettano
l'indipendenza. 
 
  La cancellazione o  la  sospensione  dal  registro  ((dei  revisori
legali e delle societa'  di  revisione  legale))  e  la  perdita  dei
requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di
decadenza dall'ufficio di sindaco. 
 
  Lo  statuto  puo'  prevedere  altre  cause  di  ineleggibilita'   o
decadenza, nonche' cause di incompatibilita' e limiti e  criteri  per
il cumulo degli incarichi. 
 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29,  comma
1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno  effetto  a  decorrere
dalla data della pubblicazione del registro  prevista  dall'art.  11,
comma 1".