Art. 24
                     Collocamento a disposizione

  1.  Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall'articolo 237
del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
viceprefetti,  previa deliberazione del consiglio di amministrazione,
possono  essere  collocati  a disposizione del Ministero dell'interno
quando  sia  richiesto  dall'interesse  del  servizio.  Si applica il
secondo comma del richiamato articolo 237.
  2.    I    funzionari   collocati   a   disposizione   percepiscono
esclusivamente  il  trattamento  economico stipendiale di base, salvo
che non siano destinatari di incarichi speciali.
  3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non
possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei
posti del ruolo organico.
 
          Nota all'art. 24:
              - Per il testo dell'art. 237 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, vedasi nelle note
          all'art. 2.