Art. 24 (R)
                     Firma digitale autenticata

  1.  Si  ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del Codice
civile,  la  firma  digitale,  la  cui apposizione e' autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
  2.     L'autenticazione     della     firma    digitale    consiste
nell'attestazione,  da  parte  del  pubblico  ufficiale, che la firma
digitale  e'  stata  apposta  in  sua  presenza  dal titolare, previo
accertamento  della  sua  identita'  personale, della validita' della
chiave  utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde
alla  volonta'  della  parte  e non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico  ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6
febbraio 1913, n. 89.
  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico
ufficiale  integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
  4.  Se  al  documento  informatico autenticato deve essere allegato
altro  documento  formato  in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico   ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica  autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
  5.  Ai  fini  e per gli effetti della presentazione di istanze agli
organi   della  pubblica  amministrazione  si  considera  apposta  in
presenza  del  dipendente  addetto  la  firma  digitale  inserita nel
documento   informatico  presentato  o  depositato  presso  pubbliche
amministrazioni.
  6.  La  presentazione  o  il  deposito  di  un  documento  per  via
telematica  o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione
sono  validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma
digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.
 
          Nota all'art. 24:

             -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2703 del
          Codice civile:
             "Art.  2703  (Sottoscrizione  autenticata).  - Si ha per
          riconosciuta  la sottoscrizione autenticata dal notaio o da
          altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato .
             L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del
          pubblico  ufficiale  che la sottoscrizione e' stata apposta
          in  sua  presenza.  Il  pubblico ufficiale deve previamente
          accertare l'identita' della persona che sottoscrive".

             -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 28, primo
          comma  della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del
          notariato e degli archivi notarili):
             "Art. 28. - Il notato non puo' ricevere atti:
             1)  se  essi  sono espressamente proibiti dalla legge, o
          manifestamente   contrari  al  buon  costume  o  all'ordine
          pubblico;
             2)  se  v'intervengano  come parti la sua moglie, i suoi
          parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in
          linea  collaterale,  fino  al  terzo  grado inclusivamente,
          ancorche'   v'intervengano   come  procuratori,  tutori  od
          amministratori;


             3)  se   contengano  disposizioni  che  interessino  lui
          stesso,  la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini
          nei  gradi  anzidetti,  o persone deve egli sia procuratore
          per  l'atto,  da  stipularsi,  salvo che la disposizione si
          trovi  in  testamento  segreto non scritto dal notato, o da
          persona  in  questo  numero menzionata, ed a lui consegnato
          sigillato dal testatore".