Art. 24
                         Trattamento economico
      (Art. 24 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito prima
  dall'art.13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16
       del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
           prima dall'art.9 del d.lgs n.387 del 1998 e poi
          dall'art.26, comma 6 della legge n.448 del 1998)

  1.  La  retribuzione  del  personale  con qualifica di dirigente e'
determinata  dai  contratti  collettivi  per  le  aree  dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni  attribuite  e alle connesse responsabilita'. La graduazione
delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio
e'  definita,  ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per
le  amministrazioni  dello  Stato  e con provvedimenti dei rispettivi
organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque  l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie  fissate  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
sensi  dell'articolo  19,  commi  3 e 4, con contratto individuale e'
stabilito  il  trattamento  economico  fondamentale,  assumendo  come
parametri   di  base  i  valori  economici  massimi  contemplati  dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti  del  trattamento economico accessorio, collegato al livello
di  responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di  funzione  ed ai
risultati  conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed
i relativi importi.
  3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera  tutte  le  funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  nonche' qualsiasi
incarico  ad  essi  conferito  in ragione del loro ufficio o comunque
conferito  dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio o su
designazione   della   stessa;  i  compensi  dovuti  dai  terzi  sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
nelle  risorse  destinate  al  trattamento economico accessorio della
dirigenza.
  4.  Per  il  restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall'articolo  3,  comma  1,  la retribuzione e' determinata ai sensi
dell'articolo  2,  commi  5  e  7,  della legge 6 marzo 1992, n. 216,
nonche'  dalle  successive  modifiche  ed integrazioni della relativa
disciplina.
  5.   Il   bilancio  triennale  e  le  relative  leggi  finanziarie,
nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme
da   destinare,   in   caso  di  perequazione,  al  riequilibrio  del
trattamento  economico  del  restante  personali  dirigente  civile e
militare  non  contrattualizzato  con  il  trattamento  previsto  dai
contratti   collettivi   nazionali   per  i  dirigenti  del  comparto
ministeri,   tenendo   conto  dei  rispettivi  trattamenti  economici
complessivi  e  degli incrementi comunque determinatisi a partire dal
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
  6.  I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre  1997,  n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3,
comma  2,  sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per
l'incentivazione  dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari,     con    particolare    riferimento    al    sostegno
dell'innovazione   didattica,   delle  attivita'  di  orientamento  e
tutorato,   della   diversificazione   dell'offerta   formativa.   Le
universita'   possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri  fondi,
utilizzando  anche  le  somme  attualmente stanziate per il pagamento
delle  supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare,
a  valere  sul  proprio  bilancio,  appositi compensi incentivanti ai
professori  e  ricercatori  universitari  che  svolgono  attivita' di
ricerca  nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea
e  internazionali.  L'incentivazione,  a  valere  sui  fondi  di  cui
all'articolo  2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come
assegno aggiuntivo pensionabile.
  7.  I  compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del
ruolo  unico  o  equiparati  sono assorbiti nel trattamento economico
attribuito ai sensi dei commi precedenti.
  8.   Ai   fini   della  determinazione  del  trattamento  economico
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono    in   appositi   fondi   istituiti   presso   ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo.
  9.  Una  quota  pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo
confluisce  in  un apposito fondo costituito presso la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri.  Le predette quote sono ridistribuite tra i
fondi  di  cui  al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la
quantita' di risorse disponibili.
 
             Note all'art. 24
                 -  Si  trascrive  il testo dell'art. 2, commi 5 e 7,
          della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  7 gennaio  1992,  n. 5,
          recante  autorizzazione  di  spesa  per la perequazione del
          trattamento   economico  dei  sottufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri   in   relazione   alla  sentenza  della  Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti
          economici   relativi   al  personale  delle  corrispondenti
          categorie  delle  altre Forze di polizia. Delega al Governo
          per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
          Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
          per  il  riordino  delle  relative carriere, attribuzioni e
          trattamenti economici):
                 "5. Fino a quando non saranno approvate le norme per
          il  riordinamento  generale della dirigenza, il trattamento
          economico  retributivo,  fondamentale  ed  accessorio,  dei
          dirigenti  civili  e  militari  delle amministrazioni dello
          Stato,   anche   ad  ordinamento  autonomo,  e'  aggiornato
          annualmente  con  decreto  del Presidente della Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del
          tesoro,  nel  rispetto  delle  norme  generali  vigenti, in
          ragione    della   media   degli   incrementi   retributivi
          realizzati,   secondo  le  procedure  e  con  le  modalita'
          previste  dalle  norme  vigenti,  dalle  altre categorie di
          pubblici dipendenti nell'anno precedente.
                 "7.  Gli  oneri  finanziari recati dall'applicazione
          delle  procedure previste dal decreto legislativo di cui al
          comma  1  non possono superare gli appositi stanziamenti di
          spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle
          compatibilita' economiche generali definite dalla relazione
          previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale".
                 -  Si  trascrive  il testo vigente degli articoli 1,
          comma   2   e   2   della  legge  2 ottobre  1997,  n.  334
          (Disposizioni   transitorie   in   materia  di  trattamento
          economico  di  particolari categorie di personale pubblico,
          nonche' in materia di erogazione di buoni pasto):
                 "2.  L'indennita'  di  cui  al comma 1, nelle stesse
          misure  e con i medesimi criteri, spetta al personale delle
          carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata
          a  dirigente  generale, nonche' ai dirigenti generali della
          Polizia  di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle
          Forze  di  polizia,  ai  generali  di  divisione e di corpo
          d'armata  e  gradi corrispondenti delle Forze armate, senza
          effetti  ai  fini  della  determinazione dell'indennita' di
          ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio
          economico  per  promozione  e  scatti conferibili il giorno
          antecedente   alla  cessazione  dal  servizio,  nonche'  ai
          dirigenti  generali  equiparati per effetto dell'articolo 2
          della  legge  8 marzo  1985,  n.  72,  che non fruiscano di
          compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il
          trattamento  di  miglior  favore,  con  onere  a carico dei
          bilanci degli enti di appartenenza".
                 "Art.   2.   (Trattamento  economico  del  personale
          dirigente   non   contrattualizzato).   -  1.  Il  bilancio
          triennale  1998-2000,  e  le  relative  leggi  finanziarie,
          nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti
          economici  delle categorie di personale di cui all'articolo
          2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   indicano   le   somme   da   destinare,  in  caso  di
          perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
          restante   personale   dirigente   civile  e  militare  non
          contrattualizzato,  nonche'  dei  professori  e ricercatori
          universitari,  con  il  trattamento  previsto dai contratti
          collettivi  nazionali  per  i  dirigenti  del  comparto dei
          Ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti
          economici  complessivi  e  degli  incrementi di trattamento
          comunque  determinatisi  a  partire  dal febbraio  1993,  e
          secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.