Art. 24. 
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato  o  di
un ente pubblico o per il conseguimento  di  erogazioni  pubbliche  e
    frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 
 
  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli
316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter  se  commesso
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 
  2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al  comma  1,
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o  e'  derivato
un danno di particolare gravita'; si applica la  sanzione  pecuniaria
da duecento a seicento quote. 
  3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 
 
          Nota all'art. 24:
              -  Si riporta il testo degli articoli 316-bis, 316-ter,
          640, 640-bis e 640-ter, del codice penale:
              "Art.  316-bis  (Malversazione  a danno dello Stato). -
          Chiunque,  estraneo  alla  pubblica amministrazione, avendo
          ottenuto  dallo  Stato  o  da  altro  ente pubblico o dalle
          Comunita'  europee  contributi, sovvenzioni o finanziamenti
          destinati  a favorire iniziative dirette alla realizzazione
          di  opere  o  allo  svolgimento  di  attivita'  di pubblico
          interesse,  non  li  destina  alle  predette  finalita', e'
          punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.".
              "Art.  316-ter  (Indebita  percezione  di  erogazioni a
          danno  dello  Stato).  -  Salvo che il fatto costituisca il
          reato   previsto   dall'art.   640-bis,  chiunque  mediante
          l'utilizzo   o  la  presentazione  di  dichiarazioni  o  di
          documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
          l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,
          per  se'  o  per  altri,  contributi,  finanziamenti, mutui
          agevolati  o  altre  erogazioni dello stesso tipo, comunque
          denominate,  concessi  o erogati dallo Stato, da altri enti
          pubblici  o  dalle  Comunita'  europee  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni.
              Quando  la  somma  indebitamente  percepita  e'  pari o
          inferiore  a  lire  sette  milioni settecentoquarantacinque
          mila  si  applica  soltanto  la sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  di  denaro  da dieci a cinquanta
          milioni  di  lire. Tale sanzione non puo' comunque superare
          il triplo del beneficio conseguito.".
              "Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
          inducendo  taluno  in  errore,  procura a se' a ad altri un
          ingiusto  profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con la
          reclusione  da  sei  mesi a tre anni e con la multa da lire
          centomila a due milioni.
              La  pena  e'  della  reclusione  da uno a cinque anni e
          della multa da lire seicentomila a tre milioni:
                1) se  il  fatto e' commesso a danno dello Stato o di
          un  altro  ente  pubblico  o  col pretesto di far esonerare
          taluno dal servizio militare;
                2) se  il fatto e' commesso ingenerando nella persona
          offesa  il  timore  di  un pericolo immaginario o l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'.
              Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa
          (120;   336   c.p.p.),   salvo  che  ricorra  taluna  delle
          circostanze  previste  dal  capoverso precedente o un'altra
          circostanza aggravante.".
              "Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di
          erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno
          a  sei  anni  e  si  procede  d'ufficio  se il fatto di cui
          all'art.  640  riguarda  contributi,  finanziamenti,  mutui
          agevolati   ovvero  altre  erogazioni  dello  stesso  tipo,
          comunque  denominate,  concessi  o  erogati  da parte dello
          Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.".
              "Art.   640-ter   (Frode   informatica).   -  Chiunque,
          alterando  in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
          informatico  o  telematico o intervenendo senza diritto con
          qualsiasi  modalita'  su  dati,  informazioni  o  programmi
          contenuti  in un sistema informatico o telematico o ad esso
          pertinenti,  procura  a se' o ad altri un ingiusto profitto
          con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a
          tre  anni  e  con  la  multa  da  lire centomila a lire due
          milioni.
              La  pena  e'  della  reclusione  da uno a cinque anni e
          della  multa  da lire seicentomila a tre milioni se ricorre
          una  delle  circostanze  previste dal numero 1) del secondo
          comma  dell'art.  640,  ovvero  se il fatto e' commesso con
          abuso della qualita' di operatore del sistema.
              Il  delitto e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo  che  ricorra  taluna  delle  circostanze  di  cui al
          secondo comma o un'altra circostanza aggravante.".