Art. 24 Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti 1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' sostituita dalla seguente: "b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio;". 2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni"; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio"; c) il quarto comma e' abrogato. 3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato. 4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 24: Comma 1: - Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3. Non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare; b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio; c) omissis; d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; f) omissis; g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20o anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.". Comma 2: - Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 1185/1967, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 17. - Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni. Esso puo' essere dichiarato valido per un periodo piu' breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato. Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto puo' essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio. Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio. (Comma abrogato).".