Art 24.
(Modifica  all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
               285, recante nuovo codice della strada)
   1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  I  velocipedi  sono  i  veicoli  con  due  ruote o piu' ruote
funzionanti  a  propulsione  esclusivamente  muscolare,  per mezzo di
pedali  o  di  analoghi  dispositivi,  azionati  dalle persone che si
trovano   sul   veicolo;  sono  altresi'  considerati  velocipedi  le
biciclette  a  pedalata  assistita,  dotate  di  un motore ausiliario
elettrico  avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui
alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando
il  veicolo  raggiunge  i  25  km/h  o prima se il ciclista smette di
pedalare".
   2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
             Nota all'art. 24:
                 -  Il  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
          reca:  "Nuovo  codice  della  strada".  Si riporta il testo
          dell'art. 50 come modificato dalla legge qui pubblicata:
                 "Art.  50  (Velocipedi). - 1.  I  velocipedi  sono i
          veicoli   con   due   ruote  o  piu'  ruote  funzionanti  a
          propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o
          di  analoghi  dispositivi,  azionati  dalle  persone che si
          trovano  sul  veicolo; sono altresi' considerati velocipedi
          le  biciclette  a  pedalata  assistita, dotate di un motore
          ausiliario   elettrico  avente  potenza  nominale  continua
          massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente
          ridotta  ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i
          25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
                 2.  I  velocipedi  non  possono  superare  1,30 m di
          larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza".