Art. 24.
(Disciplina  della  fase  di avvio delle trasmissioni radiofoniche in
                          tecnica digitale)

1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  al fine di
promuovere  lo  sviluppo  della  diffusione  radiofonica  in  tecnica
digitale,  adotta,  sentiti  il  Ministro  delle  comunicazioni  e le
associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche,
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)  sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB)
come naturale evoluzione del sistema analogico;
b)  garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di
un'ampia  offerta  di  programmi e servizi in un equilibrato rapporto
tra diffusione nazionale e locale;
c)  previsione  delle  procedure  e  dei termini per la presentazione
delle  domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
per  l'esercizio  della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai
soggetti  legittimamente  operanti  ai  sensi  dell'articolo 1, comma
2-bis,  del  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di
semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la
diffusione  nel  bacino  di  utenza,  o  parte di esso, oggetto della
vigente   concessione   per  la  radiodiffusione  sonora  in  tecnica
analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in
conformita' al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione   sonora  in  tecnica  digitale,  relativamente  alle
risorse risultanti in esubero;
e)  definizione  di  norme  di  esercizio  finalizzate al razionale e
corretto  utilizzo  delle  risorse  radioelettriche in relazione alla
tipologia del servizio effettuato;
f)  definizione  delle  fasi di sviluppo della diffusione radiofonica
digitale  anche  in  riferimento  al  ruolo  della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale
di  assegnazione  delle  frequenze  anche  relativamente ai limiti al
cumulo dei programmi radiofonici.
2.  Al  fine  di  agevolare  il  passaggio alla diffusione in tecnica
digitale  (T-DAB),  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  il Ministro delle comunicazioni puo'
stabilire  un programma con cui sono individuate specifiche misure di
sostegno,  sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle
imprese  radiofoniche  e  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo.
3.  Al  fine  di  agevolare  il  passaggio alla diffusione in tecnica
digitale  (T-DAB)  si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro
consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 23.
4. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Uno  stesso
soggetto,  esercente  la  radiodiffusione  sonora  in  ambito locale,
direttamente   o  attraverso  piu'  soggetti  tra  loro  collegati  o
controllati,  puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima
di quindici milioni di abitanti".
 
          Nota all'art. 24:
              -  L'art.  1  del  decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
          n. 66, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              «Art.  1  (Differimento  di termini per la prosecuzione
          della  radiodiffusione  televisiva in ambito locale e della
          radiodiffusione sonora). 1. Il termine previsto dal comma 1
          dell'art.  1  del  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000,
          n.   5,   per   il   rilascio   delle  concessioni  per  la
          radiodiffusione  televisiva  privata  in  ambito  locale su
          frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono
          titolo  preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione
          televisiva  su  frequenze terrestri in tecnica digitale, e'
          differito  al  15 marzo  2001.  I  soggetti,  non esercenti
          all'atto   della  domanda,  che  ottengono  la  concessione
          possono   acquisire   impianti  di  diffusione  e  connessi
          collegamenti  legittimamente  eserciti alla data di entrata
          in  vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei
          requisiti  previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6
          del  regolamento  approvato  dall'Autorita' per le garanzie
          nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre
          1998,  che non ottengono la concessione, possono proseguire
          l'esercizio  della  radiodiffusione,  con  i  diritti e gli
          obblighi  del concessionario, fino all'attuazione del piano
          nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze televisive in
          tecnica  digitale,  da  adottarsi  non oltre il 31 dicembre
          2002.   Fino   all'attuazione   del  predetto  piano,  sono
          consentiti  i  trasferimenti  di impianti o rami di azienda
          tra  eminenti  televisive  locali  private e tra queste e i
          concessionari   televisivi  nazionali  che,  alla  data  di
          entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano
          raggiunto  la  copertura  del  settantacinque per cento del
          territorio   nazionale.   Fino   all'attuazione  del  piano
          nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze televisive in
          tecnica  digitale e' differito il termine di cui all'ultimo
          periodo  del  comma  4  dell'art.  2  del  decreto-legge 18
          novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 gennaio 2000, n. 5.
              2.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni
          adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui
          alla  legge  31  luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di
          assegnazione  delle frequenze per radiodiffusione sonora in
          tecnica    digitale    e,   successivamente   all'effettiva
          introduzione  di  tale sistema e allo sviluppo del relativo
          mercato,  il  piano  di  assegnazione  delle  frequenze  di
          radiodiffusione  sonora  in  tecnica  analogica di cui alla
          predetta  legge.  Fino  all'adozione  del predetto piano di
          assegnazione  delle frequenze in tecnica analogica, di tale
          piano,   i   soggetti   legittimamente   operanti   possono
          proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e
          i diritti del concessionario.
              2-bis.  La  prosecuzione  nell'esercizio  da  parte dei
          soggetti di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del
          possesso  dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre
          2001:
                a) se  emittente  di radiodiffusione sonora in ambito
          locale  a  carattere  commerciale,  la  natura giuridica di
          societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa
          che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
          disposizioni in materia previdenziale;
                b) se  emittente  di radiodiffusione sonora in ambito
          nazionale  a  carattere commerciale, la natura giuridica di
          societa'   di   capitali   che   impieghi  almeno  quindici
          dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
          previdenziale;
                c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere
          comunitario,    la   natura   giuridica   di   associazione
          riconosciuta  o  non riconosciuta, fondazione o cooperativa
          priva di scopo di lucro.
              2-ter.  I  legali  rappresentanti  e gli amministratori
          dell'impresa    non   devono   avere   riportato   condanne
          irrevocabili  a  pena  detentiva  per  delitto  non colposo
          superiore  a  sei mesi e non devono essere stati sottoposti
          alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di
          sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice
          penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al
          presente  comma,  le  emittenti  interessate  inoltrano  al
          Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le
          dichiarazioni   e  la  documentazione  necessarie,  secondo
          modalita'  definite  dallo  stesso  Ministero  entro  il 30
          giugno 2001.
              2-quater.    Uno    stesso   soggetto,   esercente   la
          radiodiffusione  sonora  in  ambito  locale, direttamente o
          attraverso  piu' soggetti tra loro collegati o controllati,
          puo'  irradiare il segnale fino ad una copertura massima di
          quindici  milioni  di abitanti. Le imprese che alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi
          ai limiti stessi entro sei mesi. in caso di inottemperanza,
          il  Ministero  delle  comunicazioni  dispone la sospensione
          dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.».