Art. 24. 
                           Firma digitale 
 
  1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad  un  solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta  o
associata. 
  2.  L'apposizione  di  firma   digitale   integra   e   sostituisce
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e  marchi  di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 
  3. Per la generazione  della  firma  digitale  deve  adoperarsi  un
certificato qualificato che, al  momento  della  sottoscrizione,  non
risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 
  4.  Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono  rilevare,
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  71,  la
validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.