ART. 24
                        (finalita' della via)

   1.   La  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale  deve
assicurare che:
    a)  nei  processi  di  formazione  delle  decisioni relative alla
realizzazione  di  progetti  individuati  negli  Allegati  alla parte
seconda  del  presente  decreto  siano  considerati  gli obiettivi di
proteggere la salute e di migliorare la qualita' della vita umana, al
fine  di  contribuire  con  un  migliore ambiente alla qualita' della
vita,  provvedere  al  mantenimento  della  varieta'  delle  specie e
conservare  la  capacita'  di  riproduzione dell'ecosistema in quanto
risorsa  essenziale di vita, nonche' gli obiettivi di garantire l'uso
plurimo  delle  risorse  naturali,  dei  beni pubblici destinati alla
fruizione collettiva, e di assicurare lo sviluppo sostenibile;
    b)  per  ciascun  progetto  siano valutati gli effetti diretti ed
indiretti  della  sua  realizzazione  sull'uomo,  sulla  fauna, sulla
flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria,
sul  clima,  sul  paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui
beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;
    c)  per  ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni
della scelta fra le alternative proposte dal committente;
    d)  in  ogni  fase  della procedura siano garantiti lo scambio di
informazioni   e  la  consultazione  tra  il  soggetto  proponente  e
l'autorita' competente;
    e)   siano  garantite  l'informazione  e  la  partecipazione  del
pubblico al procedimento;
    f)  siano  conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed
il  coordinamento  delle  valutazioni  e  degli atti autorizzativi in
materia ambientale.