ART. 24 (finalita' della via) 1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che: a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli Allegati alla parte seconda del presente decreto siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualita' della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento della varieta' delle specie e conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, nonche' gli obiettivi di garantire l'uso plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di assicurare lo sviluppo sostenibile; b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale; c) per ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le alternative proposte dal committente; d) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorita' competente; e) siano garantite l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento; f) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.