Art. 24
         Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici

  1.  I  medicinali  veterinari omeopatici in commercio conformemente
alla    normativa    previgente    possono   continuare   ad   essere
commercializzati fino al 31 dicembre 2008, a condizione che entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, i
richiedenti,  per  gli  stessi  medicinali, presentino una domanda di
registrazione  semplificata  o  di autorizzazione, conformemente agli
articoli 20, 21 e 22.