Art. 24.

                            Case da gioco

  1.  Gli  operatori  che svolgono l'attivita' di gestione di case da
gioco,  indicati  nell'articolo  14,  comma  1, lettera d), procedono
all'identificazione  e  alla  verifica dell'identita' di ogni cliente
che  compia operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri
mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro.
  2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano
comunque  assolti  se  le  case  da  gioco  pubbliche  procedono alla
registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identita' dei
clienti   fin   dal   momento   dell'ingresso   o   prima   di  esso,
indipendentemente  dall'importo  dei gettoni da gioco acquistati e, a
decorrere  dal  30  aprile  2008,  adottano  le  modalita'  idonee  a
ricollegare  i  dati  identificativi alle operazioni di acquisto e di
cambio  dei  gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o
superiore a quello di cui al comma 1.
  3.  Sono  acquisite  e  conservate  secondo  le modalita' di cui al
successivo articolo 39 le informazioni relative:
      a) ai dati identificativi;
      b) alla data dell'operazione;
      c)   al   valore   dell'operazione  e  ai  mezzi  di  pagamento
utilizzati.
  4.  Gli  operatori  che svolgono l'attivita' di gestione di case da
gioco  on  line,  indicati  nell'articolo  14,  comma  1, lettera e),
procedono  all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni
cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di
ricarica  dei  conti  di  gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di
gioco,  esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la
moneta  elettronica,  per i quali e' possibile assolvere gli obblighi
di  identificazione  previsti  dal presente decreto. A tale fine, gli
operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative:
    a)   ai  dati  identificativi  dichiarati  dal  cliente  all'atto
dell'apertura  dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali
di accesso ai giochi on line;
    b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di
gioco e di riscossione sui medesimi conti;
    c)  al  valore  delle  operazioni  sopra  indicate  e ai mezzi di
pagamento utilizzati;
    d)  all'indirizzo  IP,  alla  data,  all'ora  e alla durata delle
connessioni  telematiche  nel corso delle quali il cliente, accedendo
ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le
suddette operazioni.
  5.  In  deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 i dati di cui al
comma  4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di
due  anni  dalla  data  della  comunicazione  da  parte  dei soggetti
previsti  dall'articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono
conservati,  per  il periodo previsto dall'articolo 36, dai fornitori
di  comunicazione  elettronica e possono essere richiesti agli stessi
dagli organi di controllo di cui all'articolo 53.
  6. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organi incaricati del
controllo,  compreso  il  Nucleo  speciale di polizia valutaria della
Guardia   di   finanza,   nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
riferiscono  al  Comitato  di sicurezza finanziaria, almeno una volta
l'anno,  sull'adeguatezza  dei sistemi di prevenzione e contrasto del
riciclaggio  di  denaro  e  di finanziamento del terrorismo, adottati
dalle singole case da gioco.