Art. 24.
                     Obblighi degli installatori

  1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro
o  altri  mezzi  tecnici,  per  la  parte  di loro competenza, devono
attenersi  alle  norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.