Art. 24. 
(Riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per  l'informatica   nella
  pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della 
          Scuola superiore della pubblica amministrazione) 

 
1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel  campo
della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione  del
lavoro  pubblico,   dell'aumento   della   sua   produttivita',   del
miglioramento delle prestazioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e
della qualita' dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della
misurazione dei risultati e dei costi dell'azione  pubblica,  nonche'
della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo e'
delegato ad adottare, secondo le modalita' e  i  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  di
riassetto normativo finalizzati  al  riordino,  alla  trasformazione,
fusione o soppressione, anche sulla  base  di  un  confronto  con  le
regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile,
la permanenza delle sedi gia' presenti  sul  territorio  al  fine  di
garantire il mantenimento degli attuali  livelli  occupazionali,  del
Centro nazionale per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione
(CNIPA), del Centro di  formazione  studi  (FORMEZ)  e  della  Scuola
superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
 a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino  degli
organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed  economicita',
anche al fine di assicurare un  sistema  coordinato  e  coerente  nel
settore della formazione e  della  reingegnerizzazione  dei  processi
produttivi  della   pubblica   amministrazione   centrale   e   delle
amministrazioni locali; 
 b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui  al
presente comma in coerenza  con  la  ridefinizione  delle  competenze
degli stessi ai sensi della lettera a); 
 c) raccordo con le altre strutture, anche  di  natura  privatistica,
operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; 
 d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla
riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze. 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Alle  attivita'
previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 24:
             -  Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione      amministrativa),      e     successive
          modificazioni:
             «Art.  11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31  gennaio 1999,uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
              a)  razionalizzare  l'ordinamento  della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
              b)  riordinare  gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
              c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
          di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche;
              d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e  tecnologica  nonche'  gli organismi operanti nel settore
          stesso.
             2.  I  decreti  legislativi  sono  emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
             3.  Disposizioni  correttive  e  integrative  ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
             4.  Anche  al  fine  di  conformare  le disposizioni del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
              a)   completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
              b)  prevedere  per  i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
              c)  semplificare e rendere piu' spedite le procedure di
          contrattazione    collettiva;   riordinare   e   potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
              d)   prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
              e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
              f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
          del  contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei costi
          contrattuali  sia  dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
          certificazione  delle  compatibilita'  con gli strumenti di
          programmazione  e  di  bilancio di cui all'art. 1-bis della
          legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni,
          alla   Corte   dei  conti,  che  puo'  richiedere  elementi
          istruttori  e  di  valutazione ad un nucleo di tre esperti,
          designati,  per  ciascuna  certificazione contrattuale, con
          provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
          dei  conti si pronunci entro il termine di quindici giorni,
          decorso  il  quale la certificazione si intende effettuata;
          prevedere  che  la  certificazione  e il testo dell'accordo
          siano  trasmessi  al  comitato  di  settore  e, nel caso di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
              g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
              h)  prevedere  procedure  facoltative  di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
              i)  prevedere  la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
             4-bis.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
             5.  Il  termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28  dicembre  1995,  n.  549, e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
             6.   Dalla   data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le
          parole:   «ai   dirigenti   generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: «prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata»  sono  sostituite dalle seguenti:
          «prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato»; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
             7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e  39 del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.».