ART. 24 (Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 38, comma 1, del decreto, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.".