Art. 24. 
 
                      Progressioni di carriera 
 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto  legislativo
n. 165 del  2001,  come  introdotto  dall'articolo  62  del  presente
decreto, le amministrazioni pubbliche, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso
concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a
favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni. 
  2. L'attribuzione dei  posti  riservati  al  personale  interno  e'
finalizzata a riconoscere e valorizzare le  competenze  professionali
sviluppate dai dipendenti,  in  relazione  alle  specifiche  esigenze
delle amministrazioni. 
  3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per  cinque
annualita' anche non consecutive,  costituisce  titolo  rilevante  ai
fini della progressione di carriera. 
 
          Nota all'art. 24:
             -  Per  il  riferimento  al comma 1-bis dell'art. 52 del
          gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come
          modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note
          all'art. 23.