Art. 24. 
 
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e
all'articolo  6-ter  del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n.   151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in
materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate  da
                          uno Stato estero) 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' sostituito dai seguenti: 
  «6.  A  coloro  che,  trascorso  piu'  di  un   anno   dal   giorno
dell'acquisizione della residenza  in  Italia,  guidano  con  patente
rilasciata da uno Stato estero non piu'  in  corso  di  validita'  si
applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116. 
  6-bis.  A  coloro  che,  trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, pur  essendo  muniti  di
patente di guida valida,  guidano  con  certificato  di  abilitazione
professionale, con carta di qualificazione del conducente  o  con  un
altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero
non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste  dai
commi 15 e 17 dell'articolo 116». 
  2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27  giugno  2003,  n.  151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,  n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige  il  sistema  della
patente a punti» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al  comma
2, e' emesso dal prefetto competente rispetto  al  luogo  in  cui  e'
stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la  decurtazione
di punteggio sulla base di una comunicazione di  perdita  totale  del
punteggio  trasmessa  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme
previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni. Il provvedimento  di  inibizione  e'
atto definitivo. Chiunque circola durante il  periodo  di  inibizione
alla  guida  e'  punito  con  le  sanzioni  previste  dal   comma   6
dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del  1992,  e
successive modificazioni. In luogo  della  revoca  della  patente  e'
sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo  di
quattro anni». 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b),
del   presente   articolo   l'amministrazione   competente   provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 
 
          Note all'articolo 24 
            - l'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, Nuovo codice della strada,  come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            136.Conversioni di patenti di guida rilasciate  da  Stati
          esteri e da Stati della Comunita' europea. 
            1.  I  titolari  di  patente  in  corso   di   validita',
          rilasciata da uno Stato membro  della  Comunita'  economica
          europea, che abbiano acquisito la residenza  anagrafica  in
          Italia, possono ottenere, a  richiesta  e  dietro  consegna
          della suddetta patente, la patente di  guida  delle  stesse
          categorie per le quali e'  valida  la  loro  patente  senza
          sostenere l'esame di idoneita'  di  cui  all'art.  121.  La
          patente sostituita e' restituita, da  parte  dell'autorita'
          italiana che ha rilasciato la nuova patente,  all'autorita'
          dello  Stato  membro  che  l'ha   rilasciata.   Le   stesse
          disposizioni   si   applicano   per   il   certificato   di
          abilitazione professionale, senza  peraltro  provvedere  al
          ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante. 
            2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano,  a
          condizione di reciprocita', anche ai titolari di patenti di
          guida rilasciate  da  Paesi  non  comunitari,  fatto  salvo
          quanto stabilito in accordi internazionali. 
            3. Il rilascio di patente in sostituzione di una  patente
          di altro Stato avviene previo  controllo  del  possesso  da
          parte del richiedente  dei  requisiti  psichici,  fisici  e
          morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e  120.
          Il controllo dei requisiti  psichici  e  fisici  avviene  a
          norma dell'art. 126, comma 5. 
            4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non  e'
          richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente
          da sostituire, emessa da uno Stato membro  della  Comunita'
          europea, e' stato  subordinato  al  possesso  di  requisiti
          psichici e  fisici  equivalenti  a  quelli  previsti  dalla
          normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non
          puo' essere accordata  una  validita'  che  vada  oltre  il
          termine stabilito per la patente da sostituire. 
            5. Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai sensi
          dei precedenti commi, di patente rilasciata  da  uno  Stato
          estero, gia' in  sostituzione  di  una  precedente  patente
          italiana, e' rilasciata una nuova patente di categoria  non
          superiore a quella originaria, per  ottenere  la  quale  il
          titolare sostenne l'esame di idoneita'. 
            6. A coloro che, trascorso piu' di  un  anno  dal  giorno
          dell'acquisizione della residenza in  Italia,  guidano  con
          patente rilasciata da uno Stato estero non piu' in corso di
          validita' si applicano le sanzioni previste dai commi 13  e
          18 dell'articolo 116. 
            6-bis. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
          dell'acquisizione della residenza in  Italia,  pur  essendo
          muniti di patente di guida valida, guidano con  certificato
          di abilitazione professionale, con carta di  qualificazione
          del  conducente  o  con  un  altro   prescritto   documento
          abilitativo rilasciato da uno  Stato  estero  non  piu'  in
          corso di validita' si applicano le  sanzioni  previste  dai
          commi 15 e 17 dell'articolo 116. 
            7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in  Italia
          da  non  oltre  un  anno,  guidano  con  patente  o   altro
          necessario documento abilitativo, rilasciati da  uno  Stato
          estero,  scaduti  di  validita',  ovvero  a   coloro   che,
          trascorso piu' di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione
          della residenza in Italia, guidano con i documenti  di  cui
          sopra in corso  di  validita',  si  applicano  le  sanzioni
          previste per chi guida  con  patente  italiana  scaduta  di
          validita' 
            - l'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno  2003,  n.
          151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1  agosto
          2003, n. 214, come modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
            6-ter.Disposizioni  concernenti  i  titolari  di  patente
          rilasciata da uno Stato estero. 
            1. Per i titolari di  patente  rilasciata  da  uno  Stato
          estero, che commettono sul territorio  italiano  violazioni
          di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e
          successive modificazioni, e'  istituita  presso  il  Centro
          elaborazione dati (CED) del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti una banca dati che e' progressivamente alimentata
          con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso  le
          infrazioni, associando  a  ciascuno  di  essi  i  punti  di
          penalizzazione secondo le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo n. 285 del  1992.  Le  infrazioni  sono
          comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia  di  cui
          all'articolo 12 del citato decreto legislativo n.  285  del
          1992. 
            2. Ai soggetti di cui  al  comma  1  che  hanno  commesso
          nell'arco di un anno violazioni per  un  totale  di  almeno
          venti punti e' inibita la guida di  veicoli  a  motore  sul
          territorio italiano per un periodo  di  due  anni.  Ove  il
          totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due
          anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un  anno.  Ove
          il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo
          di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla
          guida e' limitata a sei mesi. 
            2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di  cui
          al comma 2, e' emesso dal prefetto competente  rispetto  al
          luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione  che  ha
          comportato la decurtazione di punteggio sulla base  di  una
          comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti.   Il
          provvedimento e'  notificato  all'interessato  nelle  forme
          previste  dall'articolo  201  del  decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni.   Il
          provvedimento di inibizione e'  atto  definitivo.  Chiunque
          circola durante il periodo  di  inibizione  alla  guida  e'
          punito con le sanzioni previste dal comma  6  dell'articolo
          218 del citato decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e
          successive  modificazioni.  In  luogo  della  revoca  della
          patente e' sempre  disposta  un'ulteriore  inibizione  alla
          guida per un periodo di quattro anni. 
            3.  Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' istituito il  registro  degli  abilitati  alla
          guida  di  nazionalita'  straniera,  al  fine  di   rendere
          omogenea  l'applicazione  delle  norme  e  delle   sanzioni
          previste dal presente decreto