Art. 24 
 
 
                 Esame e aggiornamento professionale 
 
  1. L'Organismo indice con cadenza almeno annuale, secondo modalita'
dallo stesso stabilite, un esame volto ad accertare  i  requisiti  di
professionalita' di coloro che richiedono l'iscrizione negli  elenchi
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. 
  2. L'esame deve consentire di verificare  l'effettivo  possesso  da
parte dei candidati delle competenze necessarie  per  lo  svolgimento
dell'attivita'. 
  3. L'Organismo stabilisce le  date,  le  sedi  e  le  modalita'  di
partecipazione  e   svolgimento   dell'esame,   garantendo   adeguata
pubblicita' ad ogni informazione relativa allo stesso. 
  4. Gli iscritti negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria
sono tenuti all'aggiornamento  professionale,  coerentemente  con  la
natura e le  caratteristiche  dell'attivita'  prestata,  mediante  la
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 5. 
  5. L'Organismo stabilisce gli  standard  dei  corsi  di  formazione
finalizzati all'aggiornamento professionale. I corsi  di  formazione,
di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio,  sono
tenuti da soggetti con esperienza  almeno  quinquennale  nel  settore
della formazione  in  materie  economiche,  finanziarie,  tecniche  e
giuridiche, rilevanti  nell'esercizio  dell'attivita'  di  agente  in
attivita' finanziaria. 
  6. L'Organismo vigila sul  rispetto  del  dovere  di  aggiornamento
professionale, richiedendo  la  trasmissione  periodica  della  copia
degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.