Art. 24. 
 
                  (Ricercatori a tempo determinato) 
 
  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,  al
fine di svolgere attivita' di ricerca,  di  didattica,  di  didattica
integrativa e di  servizio  agli  studenti,  le  universita'  possono
stipulare contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato.  Il
contratto stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica,  di  didattica
integrativa e di servizio agli studenti nonche'  delle  attivita'  di
ricerca. 
  2. I  destinatari  sono  scelti  mediante  procedure  pubbliche  di
selezione disciplinate dalle universita'  con  regolamento  ai  sensi
della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  nel  rispetto  dei  principi
enunciati  dalla  Carta  europea  dei  ricercatori,   di   cui   alla
raccomandazione della Commissione  delle  Comunita'  europee  n.  251
dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: 
    a) pubblicita' dei bandi sul sito dell'ateneo  e  su  quelli  del
Ministero  e  dell'Unione   europea;   specificazione   del   settore
concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente   tramite
indicazione  di  uno   o   piu'   settori   scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti  e  i
doveri  e  sul  relativo  trattamento  economico   e   previdenziale;
previsione di modalita' di trasmissione telematica delle  candidature
nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; 
    b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore
di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i  settori  interessati,
del  diploma  di  specializzazione  medica,  nonche'   di   eventuali
ulteriori  requisiti  definiti  nel  regolamento   di   ateneo,   con
esclusione dei soggetti  gia'  assunti  a  tempo  indeterminato  come
professori  universitari  di  prima  o  di  seconda  fascia  o   come
ricercatori, ancorche' cessati dal servizio; 
    c) valutazione preliminare dei candidati, con  motivato  giudizio
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione  scientifica,
ivi compresa la tesi  di  dottorato,  secondo  criteri  e  parametri,
riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con  decreto
del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito  della  valutazione
preliminare,   ammissione   dei   candidati   comparativamente   piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unita', alla  discussione
pubblica  con  la  commissione  dei   titoli   e   della   produzione
scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione  qualora
il loro numero sia  pari  o  inferiore  a  sei;  attribuzione  di  un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni  presentate  dai
candidati  ammessi  alla  discussione,  a   seguito   della   stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a
dodici, delle pubblicazioni che ciascun  candidato  puo'  presentare.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una  prova  orale
volta ad accertare l'adeguata conoscenza  di  una  lingua  straniera;
l'ateneo puo' specificare nel bando la lingua  straniera  di  cui  e'
richiesta  la  conoscenza  in  relazione   al   profilo   plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero  alle  esigenze  didattiche  dei  corsi  di
studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente  alla
discussione  dei   titoli   e   delle   pubblicazioni.   Nelle   more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si  applicano  i
parametri e criteri di  cui  al  decreto  del  Ministro  adottato  in
attuazione dell'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  10  novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  gennaio
2009, n. 1; 
    d)  formulazione  della  proposta  di  chiamata  da   parte   del
dipartimento con  voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
professori di prima e di seconda fascia e approvazione  della  stessa
con delibera del consiglio di amministrazione. 
  3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
    a) contratti di durata triennale prorogabili per soli  due  anni,
per una sola  volta,  previa  positiva  valutazione  delle  attivita'
didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base  di  modalita',
criteri e parametri definiti con decreto  del  Ministro;  i  predetti
contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche  in
sedi diverse; 
    b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla  lettera  a),  ovvero,  per
almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e
successive  modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato   ai   sensi
dell'articolo 4 della legge 30  novembre  1989,  n.  398,  ovvero  di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
  4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere  il
regime di tempo pieno o di tempo definito.  I  contratti  di  cui  al
comma 3, lettera b), sono  stipulati  esclusivamente  con  regime  di
tempo pieno. L'impegno annuo complessivo  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a  200  ore
per il regime di tempo definito. 
  5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel
terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b),  l'universita'
valuta  il  titolare  del  contratto  stesso,  che  abbia  conseguito
l'abilitazione scientifica di cui  all'articolo  16,  ai  fini  della
chiamata nel ruolo di professore associato,  ai  sensi  dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e'  inquadrato
nel ruolo dei professori  associati.  La  valutazione  si  svolge  in
conformita'  agli  standard  qualitativi   riconosciuti   a   livello
internazionale  individuati  con  apposito  regolamento   di   ateneo
nell'ambito  dei  criteri  fissati  con  decreto  del  Ministro.   La
programmazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  2,   assicura   la
disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito  positivo
della procedura di valutazione. Alla procedura  e'  data  pubblicita'
sul sito dell'ateneo. 
  6. Nell'ambito delle risorse  disponibili  per  la  programmazione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla  data
di entrata in vigore della presente legge e fino al 31  dicembre  del
sesto anno successivo, la procedura di cui al  comma  5  puo'  essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda
fascia  di  professori  di  seconda  fascia  e  ricercatori  a  tempo
indeterminato in  servizio  nell'universita'  medesima,  che  abbiano
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16.  A  tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle  risorse
equivalenti a quelle necessarie per coprire i  posti  disponibili  di
professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'universita'  puo'
utilizzare le  risorse  corrispondenti  fino  alla  meta'  dei  posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5. 
  7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9. 
  8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei  contratti
di cui al comma 3,  lettera  a),  e'  pari  al  trattamento  iniziale
spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di  impegno.
Per i titolari dei contratti di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  il
trattamento  annuo  lordo  onnicomprensivo  e'  pari  al  trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a  tempo  pieno  elevato
fino a un massimo del 30 per cento. 
  9. I contratti di cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del  contratto
di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo  preferenziale
nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 
 
          Note all'articolo 24: 
              - La legge 9 maggio 1989, n. 168  e'  pubblicata  sulla
          Gazz. Uff. dell' 11 maggio 1989, n. 108 S.O. 
              - La Carta europea dei ricercatori e' richiamata  nelle
          note all'articolo 18 
              -  Il  testo  del  comma  7,  dell'  articolo  1,   del
          decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 gennaio  2009,  n.  1,  e'  il
          seguente: 
              «7. Nelle procedure di valutazione comparativa  per  il
          reclutamento dei ricercatori bandite  successivamente  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   la
          valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli
          e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa  la  tesi
          di dottorato, discussi pubblicamente  con  la  commissione,
          utilizzando  parametri,  riconosciuti   anche   in   ambito
          internazionale,  individuati  con  apposito   decreto   del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          avente natura  non  regolamentare,  da  adottare  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sentito  il  Consiglio
          universitario nazionale. « 
              - Il testo del comma 6, dell'articolo 51,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica)e' il seguente: 
              «6.  Le  universita',  gli   osservatori   astronomici,
          astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
          di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,  n.  593  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni,  l'ENEA  e  l'ASI,
          nonche' il Corpo forestale dello Stato,  nell'ambito  delle
          disponibilita'  di  bilancio,  assicurando,   con   proprie
          disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e
          la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la
          collaborazione ad  attivita'  di  ricerca.  Possono  essere
          titolari degli assegni dottori di  ricerca  o  laureati  in
          possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per
          lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione  del
          personale di ruolo  presso  i  soggetti  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma. Gli assegni  hanno  durata  non
          superiore a quattro anni e  possono  essere  rinnovati  nel
          limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto,  ovvero
          di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per
          il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
          di studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  quelle
          concesse da istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
          integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
          dei titolari  di  assegni.  Il  titolare  di  assegni  puo'
          frequentare corsi di dottorato di ricerca anche  in  deroga
          al numero determinato, per ciascuna universita',  ai  sensi
          dell'articolo  70  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382  ,  fermo  restando  il
          superamento  delle  prove  di  ammissione.  Le  universita'
          possono fissare il numero massimo dei titolari  di  assegno
          ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato.
          Il titolare in servizio  presso  amministrazioni  pubbliche
          puo' essere collocato in aspettativa  senza  assegni.  Agli
          assegni di cui al presente comma si applicano,  in  materia
          fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della  legge
          13 agosto 1984, n.  476  ,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle  di
          cui all'articolo 2, commi 26  e  seguenti,  della  legge  8
          agosto  1995,  n.  335  ,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni. Per la determinazione degli importi e per  le
          modalita' di conferimento degli  assegni  si  provvede  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.  I  soggetti  di  cui  al  primo
          periodo del presente  comma  sono  altresi'  autorizzati  a
          stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi
          di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222
          e  seguenti  del  codice  civile,  compatibili  anche   con
          rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello
          Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti
          non danno luogo a diritti in ordine  all'accesso  ai  ruoli
          dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.» 
              - Il testo dell'articolo  4  della  legge  30  novembre
          1989,  n.  398  (Norme  in  materia  di  borse  di   studio
          universitarie) e' il seguente: 
              «Art. 4 (Borse  di  studio  per  attivita'  di  ricerca
          post-dottorato). - 1. Nell'ambito dei finanziamenti di  cui
          all'articolo 7, le universita' possono conferire  borse  di
          studio ai laureati in possesso del  titolo  di  dottore  di
          ricerca  conseguito  in  Italia   o   all'estero   per   lo
          svolgimento di  attivita'  di  ricerca  post-dottorato.  Il
          conferimento avviene per programmi correlati alle  esigenze
          delle  attivita'  di   ricerca   svolte   nelle   strutture
          dell'ateneo. 
              2. Le modalita' di conferimento e conferma delle  borse
          e i limiti di eta' per poterne usufruire sono stabiliti con
          decreto  del  rettore,  previa  deliberazione  del   senato
          accademico. 
              3. Le commissioni giudicatrici devono  essere  composte
          da  professori  straordinari,  ordinari  ed   associati   e
          presiedute da un professore ordinario. Di tali  commissioni
          possono far parte i ricercatori confermati. 
              4. I borsisti  di  cui  al  presente  articolo  possono
          partecipare, previa autorizzazione, a progetti di  ricerca,
          coerenti con i programmi di cui al comma  1,  svolti  anche
          all'estero presso enti di ricerca ed universita'. 
              5. Le borse di studio di cui al comma  1  hanno  durata
          biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo
          anno e non sono rinnovabili.»