Art. 24 
 
 
Dell'impugnazione  delle  decisioni  della   Commissione   elettorale
             circondariale in tema di elettorato attivo 
 
  1. Le  controversie  previste  dall'articolo  42  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate  dal
rito sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. 
  2. E' competente la corte di appello nella  cui  circoscrizione  ha
sede  la  Commissione  elettorale  circondariale  che  ha  emesso  la
decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione di cui al quarto  comma  dell'articolo  30
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,
quando il ricorrente e' lo stesso cittadino  che  aveva  reclamato  o
aveva  presentato   direttamente   alla   Commissione   una   domanda
d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato  dalle
liste. In tutti gli altri casi il  ricorso  e'  proposto,  anche  dal
procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  competente  per
territorio,  a  pena  di  inammissibilita',   entro   trenta   giorni
dall'ultimo  giorno  di  pubblicazione  della  lista  rettificata.  I
termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di  cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo
1967, n. 223. 
  4. Il ricorso e' notificato, col  relativo  decreto  di  fissazione
d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione
elettorale. 
  5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione  tutti  i  termini
del procedimento sono  ridotti  alla  meta'  fatta  eccezione  per  i
ricorsi dei cittadini residenti all'estero. 
  6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado. 
  7.  Il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  e'  comunicato
immediatamente dalla  cancelleria  al  presidente  della  Commissione
elettorale circondariale e al  sindaco  che  ne  cura,  senza  spesa,
l'esecuzione e la notificazione agli interessati. 
  8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
  9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo degli articoli 11, 30  e  42  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.
          223 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
          disciplina dell'elettorato attivo e  per  la  tenuta  e  la
          revisione delle liste  elettorali.),  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  11.  -  1.  Gli  elettori  residenti  all'estero
          possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere  iscritti
          nelle liste elettorali del comune di nascita. 
              2.  La  domanda,  diretta  al  sindaco  del  comune  di
          nascita,  deve  essere  inoltrata  per  il  tramite   della
          competente   autorita'   consolare   e    deve    contenere
          l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli  italiani
          residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto. 
              3.  Il  sindaco,  per  il   tramite   della   autorita'
          consolare, notifica le decisioni adottate  in  ordine  alla
          domanda presentata. 
              4. I cittadini italiani residenti all'estero,  emigrati
          dalle zone che, in dipendenza  di  trattati  internazionali
          ratificati alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, non fanno piu' parte  del  territorio  dello  Stato,
          possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai  commi
          1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste  elettorali  di
          uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui  al
          comma  2.  Alla  domanda  deve  essere  allegato   atto   o
          certificato dal quale risulti che l'istante e' in  possesso
          della cittadinanza italiana. 
              5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2  e  4
          produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune. 
              6. Della condizione di cittadino  residente  all'estero
          e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale  e
          nelle liste sezionali.». 
              «Art. 30. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058,  art.  24,  e
          legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19). - Entro il 10 giugno
          e il 10 dicembre, la  Commissione  elettorale  mandamentale
          deve avere provveduto alla approvazione  degli  elenchi  ed
          alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle
          liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei
          medesimi termini gli elenchi devono  essere  restituiti  al
          Comune  insieme  con  tutti  i  documenti.  Il   segretario
          comunale ne invia  immediatamente  ricevuta  al  presidente
          della Commissione. 
              Nei  dieci  giorni  successivi  l'Ufficiale  elettorale
          apporta,  in  conformita'  degli  elenchi   approvati,   le
          conseguenti variazioni alle liste generali,  aggiungendo  i
          nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed  eliminando
          i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. 
              Delle rettificazioni  eseguite  viene  redatto  verbale
          che,  firmato  dall'Ufficio  elettorale  e'  immediatamente
          trasmesso al  prefetto,  al  procuratore  della  Repubblica
          presso  il  tribunale  competente  per  territorio  ed   al
          presidente della Commissione elettorale  mandamentale.  Nel
          caso  in  cui  l'Ufficiale  elettorale  e'  la  Commissione
          elettorale comunale il  predetto  verbale  e'  firmato  dal
          presidente della Commissione e dal segretario. 
              Entro lo stesso termine di cui  al  secondo  comma,  le
          decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a
          cura del sindaco,  notificate,  con  le  modalita'  di  cui
          all'ultimo comma  dell'art.  19,  ai  cittadini  cancellati
          dalle liste o la cui domanda o proposta di  iscrizione  non
          sia stata accolta. 
              Le  liste  rettificate,   insieme   con   gli   elenchi
          approvati, debbono  rimanere  depositate  nella  segreteria
          comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31
          dicembre,  ed  ogni  cittadino  ha  diritto  di   prenderne
          visione. Dell'avvenuto deposito  il  sindaco  da'  pubblico
          avviso. 
              Tale pubblicazione tiene  luogo  di  notificazione  nei
          confronti  dei   cittadini   iscritti   dalla   Commissione
          elettorale mandamentale nelle liste elettorali.». 
              «Art. 42. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058,  art.  33,  e
          legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5°). 
              Contro  le  decisioni  della   Commissione   elettorale
          circondariale  o  delle  sue  Sottocommissioni,   qualsiasi
          cittadino ed il  procuratore  della  Repubblica  presso  il
          tribunale competente possono proporre  impugnativa  davanti
          all'autorita' giudiziaria ordinaria. 
              Analoga azione puo' essere promossa per falsa o erronea
          rettificazione  delle  liste  elettorali,  fatta  a   norma
          dell'art. 30, secondo comma. 
              Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si
          applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150.».