Art. 24 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Nell'esercizio delle deleghe  di  cui  alla  presente  legge  si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2  della  legge  4
giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti  legislativi  sono  sempre
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  ai
fini  dell'acquisizione  del  parere  da   parte   delle   competenti
Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo  1
della medesima legge. 
  2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e'  adottato  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino