Art. 24 

 

				 
Condizioni apposte all' autorizzazione generale, ai  diritti  di  uso
                 delle frequenze radio e dei numeri 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n.  259,  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  L'autorizzazione
generale  per  la  fornitura  di  reti  o  servizi  di  comunicazione
elettronica, i diritti di uso delle  frequenze  radio  e  dei  numeri
possono  essere  assoggettati  esclusivamente   al   rispetto   delle
condizioni  elencate,  rispettivamente,  nelle  parti  A,   B   e   C
dell'allegato   n.   1.   Tali   condizioni   devono    essere    non
discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei  diritti
d'uso delle frequenze radio, conformi  all'articolo  14  del  Codice.
L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione n.  11
della parte A dell'allegato n. 1.". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Gli obblighi  specifici
prescritti ai  fornitori  di  servizi  e  di  reti  di  comunicazione
elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o
alle imprese designate per  la  fornitura  del  servizio  universale,
prescritti ai sensi del Capo IV, sezione  II,  del  presente  Titolo,
sono separati, sotto  il  profilo  giuridico,  dai  diritti  e  dagli
obblighi previsti  dall'autorizzazione  generale.  Per  garantire  la
trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale
e' fatta menzione degli obblighi specifici  prescritti  alle  singole
imprese.". 
 
          Note all'art. 24: 
              Il  testo   dell'articolo   28   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  28.   (Condizioni   apposte   all'autorizzazione
          generale, ai diritti di uso delle  frequenze  radio  e  dei
          numeri) 
              1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o
          servizi di comunicazione  elettronica,  i  diritti  di  uso
          delle  frequenze  radio  e  dei   numeri   possono   essere
          assoggettati esclusivamente al  rispetto  delle  condizioni
          elencate,  rispettivamente,  nelle   parti   A,   B   e   C
          dell'allegato n.  1.  Tali  condizioni  devono  essere  non
          discriminatorie, proporzionate e trasparenti  e,  nel  caso
          dei  diritti  d'uso   delle   frequenze   radio,   conformi
          all'articolo 14 del Codice.  L'autorizzazione  generale  e'
          sempre sottoposta alla  condizione  n.  11  della  parte  A
          dell'allegato n. 1. 
              2. Gli obblighi specifici prescritti  ai  fornitori  di
          servizi e di reti di  comunicazione  elettronica  ai  sensi
          degli articoli 42, commi 1, 2 e 4,  43,  45  e  67  o  alle
          imprese designate per la fornitura del servizio universale,
          prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II,  del  presente
          Titolo, sono separati,  sotto  il  profilo  giuridico,  dai
          diritti  e  dagli  obblighi  previsti   dall'autorizzazione
          generale. Per garantire la trasparenza nei confronti  delle
          imprese, nell'autorizzazione  generale  e'  fatta  menzione
          degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese. 
              3.   L'autorizzazione   generale   contiene   solo   le
          condizioni specifiche indicate nella parte A  dell'allegato
          n. 1 e non riproduce le condizioni che  sono  imposte  alle
          imprese in virtu' di altre disposizioni normative. 
              4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio
          o dei  numeri  il  Ministero  applica  le  sole  condizioni
          elencate, rispettivamente, nelle parti B e C  dell'allegato
          n. 1.".