Art. 24. 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, 5,
comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione  del  comma
9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di  euro  per
l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno 2013,  a  11.157,150
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  che  aumentano   a
10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2014 ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si  provvede
mediante utilizzo di parte delle  maggiori  entrate  e  delle  minori
spese recate dal presente provvedimento. 
  2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del
presente decreto, non utilizzati per la copertura dello  stesso  sono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.