Art. 24 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  acquista,
utilizza, vende o detiene prodotti  fitosanitari,  presta  consulenze
sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza  essere
in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8  e
9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il  distributore  che  non
accerta l'identita' dell'acquirente e la validita' del certificato di
abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non  registra  i  prodotti
venduti con il riferimento al numero o  codice  dell'abilitazione  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 2.000 euro a 10.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare  o  il
dipendente che, all'atto della vendita, non  fornisce  all'acquirente
le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
1.000 euro a 5.000 euro. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  il  distributore  che,
all'atto   della   vendita,   non   fornisce   all'utilizzatore   non
professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma
3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento
di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  distributore  che  si
avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di  personale  non  in
possesso  del  certificato  di  abilitazione  alla  vendita  di   cui
all'articolo 8 e' punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che  vende
agli utilizzatori non professionali  prodotti  fitosanitari  che  non
recano in etichetta la  specifica  dicitura  «prodotto  fitosanitario
destinato agli utilizzatori  non  professionali»  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
10.000 euro a 25.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca  reato,  l'utilizzatore  che  non
sottopone   le   attrezzature   per   l'applicazione   dei   prodotti
fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 500 euro a 2.000 euro. 
  8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
l'irrorazione  aerea  senza  essere   munito   delle   autorizzazioni
rilasciate dalle autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  13  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 20.000 euro a 100.000 euro. 
  9.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
l'irrorazione  aerea  in  difformita'  alle  prescrizioni   stabilite
dall'autorita'  competente  nell'autorizzazione  e'  punito  con   la
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
20.000 euro a 100.000 euro. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'utilizzatore  che  non
osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente  acquatico,  delle
fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche
di cui agli articoli 14 e 15 definite nel  piano  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
5.000 euro a 20.000 euro. 
  11. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente
decreto  e'  disposta  in  aggiunta  alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria,  la  sospensione  o  la   revoca   del   certificato   di
abilitazione di cui agli articoli 8 e 9. 
  12.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   titolare   di
un'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  8,  che  non
adempie all'obbligo di  trasmissione  dei  dati  di  vendita  di  cui
all'articolo 16, comma 1, e' punito con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a  1.500  euro.  In
caso di reiterazione della violazione e' disposta la  sospensione  da
uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione. 
  13.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'acquirente   e
l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta  del  registro
dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  500
euro a 1.500 euro.  In  caso  di  reiterazione  della  violazione  e'
disposta  la  sospensione  da  uno   a   sei   mesi   o   la   revoca
dell'autorizzazione. 
  14. Per quanto non previsto dal presente decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. 
  15.  Sono  fatte  salve,  per  le  medesime  fattispecie  eventuali
sanzioni gia' presenti nella normativa nazionale e regionale. 
 
          Note all'art. 24: 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
          penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre
          1981, n. 329, S.O.