Art. 24 (L) Certificato di agibilita' (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) 1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita', o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652: "Art. 6. - La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta, per ciascuna unita' immobiliare, su apposita scheda fornita dall'amministrazione dello Stato e presentata al podesta' del comune ove l'unita' immobiliare e' situata, entro il giorno che sara' stabilito con decreto del Ministro per le finanze. La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o piu' unita' immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita. Non sono soggetti a dichiarazione: a) i fabbricati rurali gia' censiti nel catasto terreni; b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze; c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti; d) i cimiteri con le loro dipendenze; e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929".