Art. 24. (Patto di stabilita' interno per province e comuni)

   1.  Ai  fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi    comunitari   della   Repubblica   ed   alla   conseguente
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2002-2004,  per  l'anno  2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di
ciascun  comune  con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato
ai  sensi  del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e  successive  modificazioni, non potra' essere superiore a
quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
   2.  Per  le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1,
per  l'anno  2002,  il complesso delle spese correnti, al netto degli
interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non
puo'  superare  l'ammontare  degli  impegni  a  tale  titolo  assunti
nell'anno 2000 aumentato del 6 per cento.
   3.  Sono  escluse  dall'applicazione del comma 2 le spese correnti
connesse  all'esercizio  di funzioni statali e regionali trasferite o
delegate  sulla  base  di  modificazioni  legislative  intervenute  a
decorrere  dall'anno  2000  o  negli  anni successivi, nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
   4.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si
applicano  anche  al complesso dei pagamenti per spese correnti, come
definite  dai  commi  2  e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati
nell'esercizio finanziario 2000.
   5.  Per  gli  anni  2003  e  2004,  le  province  e  i  comuni con
popolazione  superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo
attraverso  un  ulteriore  intervento  correttivo pari al 2 per cento
della  spesa  corrente  dell'anno  precedente  rilevante  ai fini del
saldo.  Tale  intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno
precedente  incrementato del tasso di inflazione programmata indicato
dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
   6.  Per  l'acquisto  di  beni  e servizi le province, i comuni, le
comunita'  montane  e  i consorzi di enti locali possono aderire alle
convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge 23
dicembre  1999,  n. 488, e successive modificazioni, e dell' articolo
59  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere
ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle
convenzioni  di  cui  sopra  come  base  d'asta  al ribasso. Gli atti
relativi  sono  trasmessi ai rispettivi organi di revisione Contabile
per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
   7.  Gli enti locali emanano direttive affinche' gli amministratori
da  loro  designati  negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione
alle  convenzioni di cui al comma 6 o l'attuazione delle procedure di
cui al secondo periodo del comma 6.
   8.  Gli  enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere
opportune  azioni  dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi
al  fine  di  realizzare  economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale.
   9.  In  correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i
trasferimenti  erariali  spettanti ai comuni e alle province a valere
sui  fondi  di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per
ciascuno   degli  anni  2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della
legislazione  vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento,
del  2  per  cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora l'ente
non  rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo dei trasferimenti
ad  esso  spettante  e'  ulteriormente  ridotto  in  misura pari alla
differenza   tra   gli  obiettivi  derivanti,  per  lo  stesso  ente,
dall'osservanza  del  medesimo  comma  4 e i risultati conseguiti. Le
risorse  che  si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  alle  province  e ai comuni che abbiano rispettato i
medesimi  limiti.  Gli  enti  locali  sono  tenuti  a  trasmettere al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, secondo modalita' e tempi
stabiliti   con  decreto  dello  stesso  Ministero,  le  informazioni
concernenti  il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di
mancata trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato come
inadempiente   ai   fini   del   raggiungimento  dell'obiettivo  e  i
trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell'1 per
cento rispetto alla riduzione prevista ai primo periodo.
   10.  Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno
e  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di stabilita' interno, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e
i   comuni   con  popolazione  superiore  a  60.000  abitanti  devono
trasmettere   trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
venti  giorni  dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni
sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
   11.  Informazioni  analoghe  a  quelle  di  cui al comma 10 devono
essere  trasmesse  trimestralmente  dai predetti enti con riferimento
agli impegni assunti.
   12.  Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti  le  informazioni  devono essere comprensive delle eventuali
operazioni  finanziarie  effettuate  con  istituti  di  credito e non
registrate nel conto di tesoreria.
   13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11
e  12 e le modalita' della sua trasmissione sono definiti con decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il
Ministero dell'interno, da adottare entro il mese di febbraio 2002.
   14.  Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per il
rispettivo  territorio,  le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai  sensi  delle  competenze  alle  stesse  attribuite  dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.
 
             Note all'art. 24:
                 Si  riporta  il testo vigente dell'art. 28, comma 1,
          della   legge   23 dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
          modificazioni   (Misure   di   finanza   pubblica   per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo):
                 "Art.  28  (Patto  di  stabilita'  interno).  1. Nel
          quadro  del  federalismo fiscale, che sara' disciplinato da
          apposita  legge  sulla  base  dei  principi  contenuti  nel
          documento  di  programmazione economico-finanziaria per gli
          anni  1999-2001,  le  regioni,  le  province  autonome,  le
          province,  i  comuni e le comunita' montane concorrono alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica che il
          paese  ha  adottato con l'adesione al patto di stabilita' e
          crescita,   impegnandosi   a  ridurre  progressivamente  il
          finanziamento  in disavanzo delle proprie spese e a ridurre
          il  rapporto  tra  il  proprio  ammontare  di  debito  e il
          prodotto  interno  lordo.  Il  disavanzo e' calcolato quale
          differenza  tra le entrate finali effettivamente riscosse e
          le  uscite  di  parte  corrente,  al netto degli interessi,
          effettivamente  pagate. Tra le entrate non sono considerati
          i  trasferimenti,  sia  di  parte  corrente  che  in  conto
          capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che
          partecipano  al patto di stabilita' interno, nonche' quelle
          derivanti   dai   proventi   della   dismissione   di  beni
          immobiliari  e  finanziari.  Tra le spese non devono essere
          considerate  quelle  sostenute  sulla base di trasferimenti
          con   vincolo  di  destinazione  dallo  Stato,  dall'Unione
          europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita'
          interno.  Tra  le  entrate  e le spese, inoltre, non devono
          essere  considerate quelle che per loro natura rivestono il
          carattere  dell'eccezionalita'.  Agli  enti partecipanti al
          patto  di  stabilita'  interno  e'  consentito calcolare il
          disavanzo  anche  per  l'anno  1999  sulla base dei criteri
          indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta'
          di  valutare  la propria conformita' al patto di stabilita'
          interno  sulla  base  del  disavanzo calcolato con le nuove
          regole  cumulativamente  per  il biennio 1999-2000; in tale
          caso  la  riduzione  programmata del disavanzo, o l'aumento
          dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad
          un  valore  di  riduzione del disavanzo aggregato pari allo
          0,2 per cento del PIL per il 1999. Si terra' conto altresi'
          delle  variazioni  del gettito dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito
          dei tributi erariali".
                 Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - Legge
          finanziaria 2000):
                 "Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  1.  Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
          impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
          deliberati  dalle  amministrazioni dello Stato anche con il
          ricorso  alla  locazione  finanziaria. I contratti conclusi
          con  l'accettazione  di tali ordinativi non sono sottoposti
          al parere di congruita' economica.
                 2. Il   parere  del  Consiglio  di  Stato,  previsto
          dall'art.  17,  comma 25, lettera c), della legge 15 maggio
          1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al
          comma  1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e
          ai  relativi  contratti  stipulati da amministrazioni dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
                 3. Le  amministrazioni  centrali e periferiche dello
          Stato   sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
          convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, salvo quanto
          previsto  dall'art.  27,  comma  6.  Le  restanti pubbliche
          amministrazioni  hanno facolta' di aderire alle convenzioni
          stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
          di  prezzo  per  l'acquisto  di beni comparabili con quelli
          oggetto di convenzionamento.
                 4. Nell'ambito  di ciascuna pubblica amministrazione
          gli  uffici  preposti  al  controllo  di  gestione ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno".
                 5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
                 Si riporta il testo vigente dell'art. 59 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - Legge
          finanziaria 2001):
                 "Art.  59  (Acquisto  di  beni  e servizi degli enti
          decentrati    di    spesa). 1. Al    fine   di   realizzare
          l'acquisizione  di  beni e servizi alle migliori condizioni
          del  mercato  da  parte  degli enti decentrati di spesa, il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  promuove  aggregazioni di enti con il compito di
          elaborare   strategie  comuni  di  acquisto  attraverso  la
          standardizzazione  degli  ordini  di  acquisto  per  specie
          merceologiche   e   la  eventuale  stipula  di  convenzioni
          valevoli   su   parte   del  territorio  nazionale,  a  cui
          volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
                 2. In    particolare   vengono   promosse.   sentiti
          rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
          sanita'  e  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica:
                   a) piu'  aggregazioni  di  province  e  di comuni,
          appartenenti  a  regioni diverse, indicati dalla Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali;
                   b) piu'   aggregazioni   di  aziende  sanitarie  e
          ospedaliere  appartenenti  a regioni diverse indicate dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                   c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
          regioni  diverse  indicate  dalla Conferenza permanente dei
          rettori delle universita' italiane.
                 3. Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo,
          nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
          supporto   alla  didattica  e  alla  ricerca,  una  o  piu'
          universita'  possono,  in  luogo  delle aggregazioni di cui
          alla  lettera  c)  del  comma  2,  costituire fondazioni di
          diritto   privato   con   la   partecipazione  di  enti  ed
          amministrazioni   pubbliche   e   soggetti   privati.   Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'  per  la  costituzione  e  il funzionamento delle
          predette  fondazioni, con individuazione delle tipologie di
          attivita'  e  di  beni  che  possono  essere conferiti alle
          medesime  nell'osservanza del criterio della strumentalita'
          rispetto   alle   funzioni   istituzionali,  che  rimangono
          comunque riservate all'universita'.
                 4. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione   economica   riferisce  periodicamente  sui
          risultati  delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano  e alla Conferenza permanente dei rettori delle
          universita' italiane.
                 5. Le  convenzioni  e i prezzi relativi alle singole
          categorie  merceologiche  sono pubblicati sul sito Internet
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica.   Alle  regioni,  alle  aziende
          sanitarie   e   ospedaliere,   agli   enti  locali  e  alle
          universita'   che   non   aderiscono  alle  convenzioni  si
          applicano  le  disposizioni  di cui al comma 3 dell'art. 26
          della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488.  Gli enti devono
          motivare  i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
          beni  e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
          quelli  stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
          cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
                 6. Al  fine  di  rilevare gli elementi di conoscenza
          degli    effettivi   risultati   di   economia   di   spesa
          nell'acquisto   di   beni   e   servizi   da   parte  delle
          amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  e  per  gli effetti
          dell'art.  26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della
          presente  legge,  il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, con le medesime procedure
          di  cui  allo stesso art. 26, promuove le intese necessarie
          per   il   collegamento   a   rete   delle  amministrazioni
          interessate  con  criteri  di  uniformita'  ed omogeneita',
          diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa
          in questione ed i risultati conseguiti".
                 Si  riporta  il testo dell'art. 34, comma 1, lettere
          a),  b)  e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504  (Riordino  della  finanza  degli  enti territoriali, a
          norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
                 "Art.  34.  A  decorrere  dall'anno  1994,  lo Stato
          concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
          provinciali  e  dei  comuni con l'assegnazione dei seguenti
          fondi:
                   a) fondo ordinario;
                   b) fondo consolidato;
                   c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita'
          locale".