(CODICE CIVILE-art. 24)
                              Art. 24. 
 
              (Recesso ed esclusione degli associati). 
 
  La qualita'  di  associato  non  e'  trasmissibile,  salvo  che  la
trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
 
  L'associato  puo'  sempre  recedere  dall'associazione  se  non  ha
assunto l'obbligo  di  farne  parte  per  un  tempo  determinato.  La
dichiarazione di recesso deve essere  comunicata  per  iscritto  agli
amministratori e ha  effetto  con  lo  scadere  dell'anno  in  corso,
purche' sia fatta almeno tre mesi prima. 
 
  L'esclusione   d'un   associato   non   puo'   essere    deliberata
dall'assemblea che  per  gravi  motivi:  l'associato  puo'  ricorrere
all'autorita' giudiziaria entro sei mesi dal giorno  in  cui  gli  e'
stata notificata la deliberazione. 
 
  Gli associati, che abbiano receduto o siano  stati  esclusi  o  che
comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono
ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione.