Art. 24.

  Sono  assoggettate  al  rilevamento  fiscale  le  persone fisiche e
giuridiche,  pubbliche  o  private, le societa' di qualsiasi tipo, le
associazioni in partecipazione, nonche' le associazioni e gli enti di
fatto.
  Il  rilevamento  riguarda,  secondo  le  indicazioni  della scheda,
l'attivita'    esercitata:    agricola,   commerciale,   industriale,
professionale,  di  lavoro dipendente: i redditi di qualsiasi natura,
anche  se  non  assoggettati  ad  imposta,  ed i cespiti patrimoniali
posseduti.