Art. 24.
         Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

  Allo  scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica
e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'art.
2  e'  riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di
lire  per  la  concessione  di contributi straordinari a favore degli
enti   autonomi   lirici   e   delle   istituzioni   assimilate   per
l'allestimento  e  l'esecuzione  di  lavori  italiani nuovissimi o di
prima esecuzione nella citta' sede dell'ente o istituzione.
  La misura dei contributi e le modalita' di concessione sono fissate
annualmente  dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita
la Commissione centrale per la musica.
  Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga
in   tutto   o  in  parte  utilizzata,  l'importo  disponibile  viene
accantonato   e   puo'   essere  utilizzato  allo  stesso  scopo  per
l'esercizio successivo.