Art. 24.
                Determinazione del reddito dominicale



Il  reddito  dominicale  e'  costituito  dalla parte dominicale del
reddito   medio   ordinario,   ritraibile   dal   terreno  attraverso
l'esercizio delle attivita' agricole di cui al successivo art. 28, ed
e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo e delle
deduzioni  per spese di irrigazione e per spese di manutenzione delle
opere  di  difesa, bonifica e scolo stabilite, secondo le norme della
legge catastale, per ciascuna qualita' e classe di terreno.

Le  tariffe  d'estimo  e  le  deduzioni sono sottoposte a revisione
quando  se  ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle
quantita' e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione nonche'
nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci
anni.

La  revisione  e' disposta con decreto del Ministro per le finanze,
su  parere  conforme  della  commissione  censuaria  centrale, e puo'
essere  effettuata,  d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati,
anche  per  singole  zone  censuarie e per singole qualita' e classi.
Prima  di  procedervi  gli  uffici  tecnici erariali devono sentire i
comuni interessati.

Le  modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
successivo  a  quello  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni.