Art. 24. Determinazione del reddito dominicale Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario, ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui al successivo art. 28, ed e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo e delle deduzioni per spese di irrigazione e per spese di manutenzione delle opere di difesa, bonifica e scolo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualita' e classe di terreno. Le tariffe d'estimo e le deduzioni sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita' e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione nonche' nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro per le finanze, su parere conforme della commissione censuaria centrale, e puo' essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualita' e classi. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni.