(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 24)
                              Art. 24. 
Servizi per i viaggiatori  in  transito  nelle  stazioni  ferroviarie
                   aeroportuali e di metropolitane 
 
 
  In tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i
servizi  per  i  viaggiatori  in  transito   dovranno   essere   resi
accessibili agli invalidi (ristoranti, bar, servizi igienici).