Art. 24.
                        Collocamento a riposo

  I   professori   associati  sono  collocati  a  riposo  dall'inizio
dell'anno  accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo
anno d'eta'. Nei primi cinque anni accademici successivi alla entrata
in  vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati
conservano  il  diritto  a  rimanere  in  servizio, anche se divenuti
professori  di  ruolo,  sino  al  termine dell'anno accademico in cui
compiono il settantesimo anno di eta'.