Art. 24. Collocamento a riposo I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta'. Nei primi cinque anni accademici successivi alla entrata in vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta'.