Art. 24.
            Ripresa dell'esercizio di attivita' agricola

  I  profughi  di  cui  all'articolo  1,  che  esercitavano attivita'
agricola nei Paesi di provenienza e i componenti del nucleo familiare
che  non  svolgevano  attivita' diversa, sono considerati coltivatori
diretti  ai  fini della concessione dei benefici previsti dai decreti
legislativi  24  febbraio  1948,  n.  114,  e  5  marzo 1948, n. 121,
rispettivamente  ratificati  con  leggi  22  marzo 1950, n. 114, e 11
marzo  1953, n. 159; dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14 agosto
1971,  n. 817, dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  643,  e  23  dicembre  1974,  n. 688, dal decreto-legge 29
novembre  1975,  n.  562, convertito nella legge 22 dicembre 1975, n.
696,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, dalle altre leggi
statali  e regionali relative ai coltivatori diretti, nonche' ai fini
degli  interventi  effettuati  dalla  Cassa  per  la formazione della
proprieta' contadina.
  I  profughi  di cui al precedente comma hanno titolo di preferenza,
nel  rispetto  dell'articolo  4  della  legge 14 agosto 1971, n. 817,
nell'applicazione   delle   procedure   previste  dalle  leggi  sopra
richiamate,  sempre  che  presentino  la  relativa  istanza non oltre
cinque  anni  dalla  data  del  rimpatrio  e  ricorrano le condizioni
previste dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
  I benefici predetti sono concessi ai profughi di cui all'articolo 1
anche  se  temporaneamente  occupati  in  attivita' non agricola e in
deroga  alla  composizione del nucleo familiare, purche' si impegnino
ad  esercitare  l'attivita'  agricola  come  attivita' principale nei
successivi dieci anni, pena la revoca dei benefici ottenuti.