ART. 24.
(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con
        proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980)

  Gli  insegnanti  incaricati  nelle  scuole materne statali, i quali
abbiano  fruito  dalla  proroga dell'incarico annuale per effetto del
decreto-legge   6   settembre   1979,   n.   434,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  8  novembre  1979,  n.  566, ed abbiano
conseguito  l'abilitazione  all'insegnamento  ai sensi del precedente
articolo  23  o  a  seguito  dell'ultimo concorso ordinario espletato
prima  dell'entrata  in  vigore della presente legge, sono immessi in
ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1983.
  Agli  insegnanti  immessi in ruolo per effetto del precedente primo
comma  la  sede  di  servizio  sara'  assegnata  a  partire dall'anno
scolastico  1984-1985  dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti
immessi   in  ruolo,  rispettivamente,  per  effetto  del  precedente
articolo 21 e del precedente articolo 22.
  L'assegnazione  della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a
quelle previste dal precedente articolo 21. A tal fine la graduatoria
provinciale  per  il conferimento degli incarichi sara' integrata con
la valutazione del titolo di abilitazione.
  Gli  insegnanti  incaricati,  di  cui  al  presente  articolo, sono
mantenuti  in  servizio  sino  al termine dell'anno scolastico in cui
viene  ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui
al precedente articolo 23.
  Coloro  che  conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti
in  servizio  sino  all'immissione  in  ruolo  prevista  dal presente
articolo.