ART. 24.

  Il  pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del
tribunale  relativo  all'affidamento  preadottivo  o alla sua revoca,
entro  dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per
i minorenni della corte d'appello.
  La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove  occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni
altro  accertamento  ed  indagine  opportuni,  decide  in  camera  di
consiglio con decreto motivato.