Art. 24 Reddito domenicale dei terreni 1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte domenicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29. 2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani ne' quelli dati in affitto per usi non agricoli.