Art. 24. (Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche) 1. Il presidente del consiglio dell'ordine o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne da' comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta', si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere. 2. Di tale elezione si da' comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25. 3. Per la validita' delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. 4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo. 5. In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.