Art. 24. (Personale) 1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici. 2. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di tesoro, in conformita' alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.