Art. 24. 
                             (Personale) 
 
  1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione  della
presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9, comma  9,  ed
entro  gli   stessi   termini   ivi   previsti,   si   procede   alla
rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero  dei  lavori
pubblici. 
  2. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in  lire  10
miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990,  25  miliardi  per  il
1991 e 40 miliardi  per  il  1992.  Alla  effettiva  copertura  delle
dotazioni organiche in aumento si fa luogo  alle  scadenze  stabilite
con decreto del Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto  con  il
Ministro di tesoro, in conformita' alle previsioni di spesa  indicate
nel presente comma.