Art. 24.
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  1. A far data dal (( centottantesimo )) giorno successivo alla data
di  entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni  elencate  nell'Allegato A (( e salva l'applicazione dei
commi  14  e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
)).
     ((  1-bis.  Il  Governo  individua,  con  atto  ricognitivo,  le
disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto
connesse  esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti
nell'Allegato A )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo dei commi 14 e 15 dell'art. 14
          della  legge  28  novembre  2005, n. 246 (Semplificazione e
          riassetto normativo per l'anno 2005):
              «14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
          le  modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
          individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
          anteriormente  al  1° gennaio 1970, anche se modificate con
          provvedimenti    successivi,   delle   quali   si   ritiene
          indispensabile   la  permanenza  in  vigore,  nel  rispetto
          dell'art.  1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a)   esclusione   delle   disposizioni   oggetto   di
          abrogazione tacita o implicita;
                b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
          o  siano  prive  di  effettivo  contenuto normativo o siano
          comunque obsolete;
                c)   identificazione   delle   disposizioni   la  cui
          abrogazione     comporterebbe     lesione    dei    diritti
          costituzionali dei cittadini;
                d)  identificazione delle disposizioni indispensabili
          per   la   regolamentazione   di   ciascun  settore,  anche
          utilizzando  a  tal fine le procedure di analisi e verifica
          dell'impatto della regolazione;
                e)  organizzazione delle disposizioni da mantenere in
          vigore  per  settori  omogenei  o  per  materie, secondo il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse;
                f)   garanzia  della  coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa;
                g)   identificazione   delle   disposizioni   la  cui
          abrogazione  comporterebbe  effetti  anche  indiretti sulla
          finanza pubblica.
              15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
          altresi'  alla semplificazione o al riassetto della materia
          che  ne  e'  oggetto,  nel  rispetto dei principi e criteri
          direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,   e   successive   modificazioni,   anche  al  fine  di
          armonizzare  le disposizioni mantenute in vigore con quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.».