Art. 24. 1. Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto di San Daniele, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 1 di industrie insalubri di prima classe, cosi' come individuate a norma dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di ogni altra attivita' che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali e' subordinato al preventivo favorevole parere del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio. 2. In ogni caso, la salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, con particolare riguardo alla qualita' dell'aria, e' demandata alle regioni competenti, nei modi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Note all'art. 24: - L'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 e' cosi' formulato: "Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila". La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila". - Il testo della lettera c), comma 1, dell'art. 4 del D.P.R. n. 203/1988 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e' il seguente: "Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare e' di competenza delle regioni: (omissis); c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente".