Art. 24. 
  1.  Ai   fini   della   salvaguardia   delle   condizioni   proprie
dell'ambiente di  produzione  da  cui  dipendono  le  caratteristiche
organolettiche e merceologiche del prosciutto di San Daniele,  a  far
tempo dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  l'insediamento
nell'ambito della zona tipica di  cui  all'articolo  1  di  industrie
insalubri  di  prima  classe,  cosi'   come   individuate   a   norma
dell'articolo 216 del testo unico delle  leggi  sanitarie,  approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di ogni altra  attivita'
che  pregiudichi  un  equilibrato   mantenimento   delle   condizioni
ambientali  e'  subordinato  al  preventivo  favorevole  parere   del
comitato regionale  per  l'inquinamento  atmosferico  competente  per
territorio. 
  2. In ogni caso, la salvaguardia delle condizioni ambientali  della
zona tipica di produzione, con  particolare  riguardo  alla  qualita'
dell'aria, e' demandata alle regioni competenti,  nei  modi  previsti
dall'articolo 4, comma 1, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 
 
          Note all'art. 24:
             -  L'art.  216  del  testo  unico  delle leggi sanitarie
          approvato con R.D. n. 1265/1934 e' cosi' formulato:
             "Art.  216.  -  Le manifatture o fabbriche che producono
          vapori, gas o altre  esalazioni  insalubri  o  che  possono
          riuscire   in  altro  modo  pericolose  alla  salute  degli
          abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
             La  prima  classe  comprende  quelle  che debbono essere
          isolate nelle campagne e tenute lontane  dalle  abitazioni;
          la  seconda  quelle  che  esigono  speciali  cautele per la
          incolumita' del vicinato.
             Questo  elenco,  compilato  dal  Consiglio  superiore di
          sanita', e' approvato dal Ministro per  l'interno,  sentito
          il  Ministro  per  le  corporazioni,  e  serve di norma per
          l'esecuzione delle presenti disposizioni.
             Le  stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco
          sono  seguite  per  iscrivervi  ogni   altra   fabbrica   o
          manifattura  che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
             Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella
          prima classe, puo'  essere  permessa  nell'abitato,  quante
          volte   l'industriale   che   l'esercita   provi  che,  per
          l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele,  il  suo
          esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
             Chiunque  intende  attivare  una  fabbrica o manifattura
          compresa nel sopra indicato elenco,  deve  quindici  giorni
          prima  darne  avviso  per  iscritto  al podesta', il quale,
          quando lo ritenga necessario  nell'interesse  della  salute
          pubblica,  puo'  vietarne  l'attivazione  o  subordinarla a
          determinate cautele.
             Il  contravventore  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
          duecento a duemila".
             La   sanzione   dell'ammenda  di  cui  all'ultimo  comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
          24 dicembre 1975, n. 706, il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.   42   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la  depenalizzazione  del reato, includendovi anche i reati
          punibili con la sola pena della multa.
             La  misura  minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
          5  ottobre  1945,  n.   679),  poi  per otto (D.L.C.P.S. 21
          ottobre  1947,  n.   1250),   quindi   per   quaranta   con
          assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio
          1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre  1981,
          n.   689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113,
          primo comma). La misura attuale della  sanzione  e'  quindi
          "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".
             -  Il  testo  della lettera c), comma 1, dell'art. 4 del
          D.P.R. n.  203/1988 (Attuazione delle direttive CEE  numeri
          80/779,  82/884,  84/360  e  85/203  concernenti  norme  in
          materia di qualita' dell'aria,  relativamente  a  specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge  16
          aprile 1987, n. 183) e' il seguente:
             "Fatte  salve  le  competenze  dello  Stato,  la  tutela
          dell'ambiente  dall'inquinamento  atmosferico  spetta  alle
          regioni,   che   la  esercitano  nell'ambito  dei  principi
          contenuti nel presente decreto e delle  altre  leggi  dello
          Stato. In particolare e' di competenza delle regioni:
              (omissis);
               c)  la  fissazione  dei  valori  di qualita' dell'aria
          coincidenti o compresi nei valori  guida,  ovvero  ad  essi
          inferiori,  nell'ambito  dei piani di protezione ambientale
          per zone determinate, nelle quali e' necessario  assicurare
          una speciale protezione dell'ambiente".