Art. 24. 
                           (Giurisdizione) 
  1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti
alla giurisdizione penale dell'autorita' giudiziaria ordinaria. 
  2. I procedimenti penali in corso alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge a carico del personale del disciolto Corpo degli
agenti di  custodia  dinanzi  agli  organi  giurisdizionali  militari
proseguono dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria competente per
territorio e per materia.